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Bonus facciate 2020: come funziona e come usarlo

  • Bonus facciate 2020: come funziona e come usarlo
    20/02/2020

    Bonus facciate 2020: come funziona e come usarlo

    Bonus facciate con sgravio IRPEF o IRES sulle spese 2020, con principio di cassa per i privati e di competenza per le aziende: istruzioni di pagamento, adempimenti e documenti da conservare.

    Il bonus facciate si utilizza in modo simile alla detrazione per le ristrutturazioni, direttamente in dichiarazione dei redditi in dieci quote annuali di pari importo. Ci sono però una serie di differenze rispetto agli altri incentivi edilizi, e una serie di norme ad hoc per le persone fisiche e le imprese.

    IL BONUS FACCIATE
    Innanzitutto, ricordiamo che il bonus facciate, introdotto dalla manovra 2020 (commi 219-224 legge 160/2019) è una detrazione al 90% sui lavori di recupero o restauro delle facciate di edifici esistenti, senza limiti di spesa. Si può utilizzare solo come sgravio in dichiarazione dei redditi e non si può cedere il credito corrispondente né optare per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi.

    Attenzione: nel caso in cui il bonus sia più alto dell'imposta lorda non può essere utilizzato in diminuzione dell'imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso.

    I BENEFICIARI
    Il bonus facciate è previsto solo per il 2020, e può essere utilizzato dai soggetti IRPEF e IRES. E qui c'è la prima differenza fondamentale.

    - Persone fisiche, esercenti arti e professioni ed enti non commerciali devono aver sostenuto le spese nel 2020 (non rileva la data di inizio lavori), quindi applicano il principio di cassa.
    Esempio: intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, pagamenti nel 2019 e 2020, fruizione del "bonus facciate" valido solo per le spese sostenute nel 2020.

    - Per imprese individuali, società ed enti commerciali vale il criterio di competenza, quindi la detrazione si applica alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente da avvio degli interventi e data dei pagamenti. Se le spese riguardano interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condominio.
    Esempio: se il bonifico è stato eseguito dal condominio nel 2019, le rate versate dal singolo condominio nel 2020 non danno diritto al "bonus facciate"; se invece il bonifico del condominio è stato effettuato nel 2020, le rate versate dal condominio nel 2019, nel 2020 o nel 2021 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto al "bonus facciate".

    MODALITÀ DI PAGAMENTO
    Il pagamento delle spese deve avvenire tramite bonifico bancario o postale, indicando causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, Partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato effettuato il bonifico.

    È possibile utilizzare i bonifici già predisposti per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazione) e di quella per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).

    Anche in questo caso c'è una differenziazione per le imprese, che invece non sono tenute ad effettuare il pagamento tramite bonifico, perché il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determina del reddito d'impresa.

    DOCUMENTAZIONE
    Infine, bisogna conservare una serie di documenti (tendenzialmente, qui le regole sono le stesse previste per il bonus ristrutturazioni, elencati nel decreto Mef 41/1998): fatture, ricevuta del bonifico, eventuali abilitazioni edilizie oppure (se queste non sono necessarie) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, copia della domanda di accatastamento (per gli immobili non ancora censiti), ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori (per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali), tabella millesimale di ripartizione delle spese, dichiarazione di consenso esecuzione lavori (se sono effettuati dal detentore dell'immobile, diverso dai familiari conviventi).

    Per gli interventi di riqualificazione energetica, bisogna anche acquisire e conservare l'asseverazione e l'attestato di prestazione energetica. Infine, bisogna indicare in dichiarazione dei redditi i dati identificativi dell'immobile e comunicare preventivamente la data di inizio lavori all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri.

    INTERVENTI AGEVOLABILI
    Interventi, compresi sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi) di edifici esistenti ubicati nelle zone A e B individuate dall'articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministero dei lavori pubblici:
    A: parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
    B: le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

    RIQUALIFICAZIONE
    "Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 ("Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici") e quelli, relativi ai valori di trasmittenza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l'ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018"

    Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
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