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Sismabonus e Sismabonus acquisti, tutte le novità

  • Sismabonus e Sismabonus acquisti, tutte le novità
    10/02/2020

    Sismabonus e Sismabonus acquisti, tutte le novità

    Le linee guida aggiornate per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, modifiche alle norme sull'asseverazione del professionista dell'intervento di ricostruzione, chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul Sismabonus acquisti e le nuove disposizioni per la ricostruzione post-sismica.

    È stato pubblicato sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit), ed è in vigore dal 16 Gennaio 2020, il decreto ministeriale n° 24 del 9 Gennaio 2020, che modifica il Dm n° 58 del 28 Febbraio 2017. Questo a seguito delle intervenute disposizioni regionali in materia di edilizia, ma anche in ordine alle disposizioni legislative nazionali e dei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate in ordine all'applicabilità del Sismabonus. Ad esempio per gli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili, purché questi siano classificabili come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione. Una delle modifiche più importanti del decreto n° 58/2017 riguarda i titoli abitativi cui allegare la documentazione per ottenere il Sismabonus.

    GLI INCENTIVI DEL SISMABONUS E LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE COSTRUZIONI

    Il sismabonus è applicabile agli interventi per la messa in sicurezza delle costruzioni esistenti ubicati in zona sismica 1, 2 o 3, eseguiti dal 2017 al 2021. Intreventi atti a migliorare la classe di rischio sismico dell'edificio. Dunque, per prima cosa bisogna attribuire all'edificio la classe sismica di appartenenza tramite indagine diagnostiche strumentali, ma anche attraverso verifiche agli stati limite ultimi previsti dalle Norme Tecniche per la Costruzione (Ntc). Le spese per la diagnosi sismica (indagini, verifica, classificazione iniziale) rientrano in quelle incentivabili.
    Le linee guida introducono 8 classi di rischio sismico, con rischio crescente: A+ (minor rischio), A, B, C, D, E, F e G (maggior rischio). La determinazione della classe di appartenenza di un edificio può essere condotta secondo due metodi, tra loro alternativi: il metodo convenzionale e il metodo semplificato.

    LA DOCUMENTAZIONE PER OTTENERE IL SISMABONUS

    I documenti utili ad ottenere il Sismabonus (il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione del professionista incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze) devono essere consegnati, insieme alla Scia o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, comunque prima dell'inizio dei lavori. Le asseverazioni tardive fanno perdere il diritto all'agevolazione fiscale, come ha chiarito l'Agenzia delle Entrate.

    SISMABONUS PER L'ACQUISTO DI UNITÀ IMMOBILIARI

    Il sismabonus è riconosciuto anche per l'acquisto di unità immobiliari site in zona sismica 1,2 e 3, derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione. Tali unità immobiliari devono essere cedute dall'impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare che ha realizzato gli interventi entro 18 mesi dalla fine lavori.
    La detrazione fiscale è pari al 75%-85% (a seconda del miglioramento di 1 o 2 classi di rischio sismico) del prezzo dell'unità immobiliare entro un ammontare massimo di spesa di 96mila euro, da ripartirsi in 5 anni. Il beneficiario ha la facoltà di cedere la detrazione sotto forma di credito d'imposta.

    LE DETRAZIONI FISCALI

    Il sismabonus prevede un sistema di detrazioni d'imposta crescenti in rapporto all'efficacia degli interventi di miglioramento sismico:

    Ristrutturazioni antisismiche di singole unità immobiliari ad uso abitativo o produttivo:
    - senza variazione di classe: 50%
    - con passaggio di 1 classe di rischio inferiore: 70%
    - con passaggio di 2 classi di rischio inferiori: 80%

    Ristrutturazioni antisismiche di condomini:
    - senza variazione di classe: 50%
    - con passaggio di 1 classe di rischio inferiore: 75%
    - con passaggio di 2 classi di rischio inferiori: 85%

    Il tetto di spesa è di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare per ogni anno.
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